Capita a volte di sbagliare, capita a tutti.
E' capitato a me, nello scrivere il post che pubblicizzava l'incontro dei ragazzi del presidio di Libera Santena/Villastellone, di definire erroneamente Pino Masciari, che sarà in visita a Santena il 9 febbraio, quale collaboratore di giustizia.
Un grave errore, se si considera che Pino ha combattuto e combatte tutt'ora la sua battaglia contro la 'ndrangheta, contro le connivenze della politica con il sistema mafioso. (......segue)
Errore nonostante io sia addirittura impegnato, in queste fredde sere, nella lettura del suo libro "Organizzare il Coraggio".
E allora, come tante volte è capitato a scuola, dove dopo un errore la maestra ti obbligava al compito a casa, mi sono ripromesso di cercare di rimediare all'errore, dando su questo blog una chiara e netta definizione della figura del testimone di giustizia e di quella del collaboratore di giustizia.
Il collaboratore di giustizia è quella persona che per un periodo di tempo è stato parte integrante di un'organizzazione criminale, il testimone di contro è una persona incensurata che fornisce una testimonianza relativamente ad un fatto delittuoso che lo ha riguardato o in prima persona, come vittima, o in qualità di testimone diretto di un particolare evento.
Il collaboratore decide di sottoscrivere un "patto" con lo Stato basato sul fatto di fornire informazioni determinanti sulla struttura, composizione ed azione dell'organizzazione criminale di cui era componente, in cambio di benefici processuali, penali e penitenziari e di un programma di protezione per se e per la propria famiglia.
Il testimone di giustizia è invece l'antitesi del collaboratore, ossia una persona il più delle volte vittima dell'azione delle associazioni criminali che decide di ribellarsi e che addirittura consegna la sua stessa vita e quella dei suoi familiari nella mani dello Stato, decidendo di intraprendere un percorso comune con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine.Rapporto che si fonda sulla testimonianza dei fatti di cui è rimasti vittima , fatti di cui si è a conoscenza e che con la loro rivelazione possono dare vita e slancio ad indagini che possano portare all'emersione di fatti criminali con il conseguente arresto degli stessi autori.
Il più delle volte, stando ai dati statistici forniti dal Ministero dell'Interno, il testimone di giustizia è un commerciante che si rifiuta di pagare il "pizzo" o una persona non più disposta a continuare a pagare interessi usurai.
La legge dell'ordinamento italiano che ha sancito la netta e distinta identificazione delle due figure è la nr 45 del 13 febbraio 2001 che ha modificato la legge nr 82 del 15 marzo 1991.
Legge del 2001, che come ricordavo ha operato la netta distinzione tra il collaboratore ed il testimone di giustizia, introdotta per sopperire alle lacune della precedente normativa, dove il testimone di giustizia veniva sottoposto alle medesime misure di assistenza e tutela previste per il collaboratore, quest'ultimo proveniente dal mondo del crimine.
Ulteriori novità sono stati i criteri più rigidi per la selezione delle collaborazioni; l'introduzione del limite temporale di centottanta giorni, periodo entro il quale il collaboratore deve confessare tutte le informazioni e gli elementi di cui è a conoscenza; infine, l'ulteriore introduzione, per l'ammissione ai benefici penitenziari, dei limiti di pena da scontare in carcere nella misura di un quarto della pena inflitta e, in caso di condanna all'ergastolo, di dieci anni di reclusione.
La nuova legge di riforma ha, pertanto, inteso valorizzare il valore della « denuncia » e il contributo dato alla giustizia da tali soggetti: i testimoni di giustizia, cioe´ coloro che senza aver fatto parte di organizzazioni criminali hanno sentito il dovere di testimoniare per « senso civico » o « sensibilita` istituzionale » esponendo se stessi e le loro famiglie alle « reazioni » degli accusati e alle possibili rappresaglie o vendette.Secondo l’articolo 16-bis, introdotto dalla legge n. 45 del 2001, i testimoni di giustizia sono coloro che riguardo al fatto-reato sul quale rendono dichiarazioni assumono esclusivamente il ruolo di persona offesa
o di persona informata sui fatti o di testimone; nei loro confronti, peraltro, non deve essere stata disposta una misura di prevenzione, ne´ deve essere in corso un procedimento di applicazione della stessa.
La « gravita` » delle denunce rese dal testimone agli organi di polizia o agli organi giudiziari puo` determinare uno stato di grave pericolo per l’incolumita` del testimone e dei suoi familiari, tanto da richiedere l’adozione di speciali misure di protezione e il trasferimento in una localita` protetta.
Tali misure possono estendersi alle persone che coabitano o convivono stabilmente con il testimone e a coloro che comunque risultano esposti a grave pericolo « a causa delle relazioni trattenute » con costui.
Spero di aver rimediato all'errore, spero Pino capirà la mia buona fede.
Ti aspettiamo a Santena, con rinnovato entusiasmo, il 9 febbraio.
IL TESTIMONE DI GIUSTIZIA ED IL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA, DUE FIGURE DISTINTE.
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