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venerdì 14 settembre 2012

CONFISCATA LA VILLA DI D'ALCALA' A SANTENA, ANCHE LA CASSAZIONE RESPINGE IL RICORSO.

La notizia è arrivata per il tramite del Corriere di Chieri, nell'edizione del 07.09.2012, con un articolo dal titolo "D'Alcalà dovrà lasciare la villa.Ospiterà attività anti-crimine". (segue.....)

Come accade sempre in queste "situazioni", dove per situazioni intendo vicende che toccano alcune note persone, la vicenda a Santena è rimasta molto sottotraccia, quasi tenuta nascosta, tanto che neanche per errore si è sentito qualcuno commentarla a riguardo.

A riprova che una certa "suggestione", usando un termine abbastanza diplomatico, esiste ancora a Santena, quando si vede costretti ad affrontare le vicenda di D'ALCALA' o comunque di persone che rivestono un loro peso specifico a Santena.
Persone tuttavia che, per un motivo o per l'altro, sono rimaste coinvolte in vicende giudiziarie negli anni addietro, per fatti che hanno macchiato l'immagine della città e dei suoi cittadini.

Non credo di esagerare quando affermò ciò. Ognuno sceglie il proprio percorso di vita sulla base  di obbiettivi, aspirazioni, convinzioni, esperienze precedenti, ideali personali,  per cui nel bene o nel male si deve accettare con serenità il giudizio di quanti osservano dall'esterno il tutto. Un giudizio che non corrisponde ad una condanna, ma che costituisce una propria espressione di pensiero analizzando  fatti accertati e comprovati dagli inquirenti. Per le condanne il compito è demandato quale organo giudicante alla magistratura che, come in questo caso, ha emesso una propria sentenza.

La Corte di Cassazione, il terzo ed ultimo grado di merito previsto dal sistema giudiziario italiano, ha disposto, a seguito del sequestro dei beni di proprietà del D'ALCALA' Vincenzo,  operato dai militari della Guardia di Finanza nel 2011, la confisca della villa di Via Gamenario a Santena.
Un'indagine quella condotta dalle Fiamme Gialle che portò ad accertare come i beni, destinatari del dispositivo emesso dalla Corte di Cassazione, sarebbero stati il frutto di attività illecite conseguenti alla commissione di reati.

La confisca vede diventare così proprietario, in maniera esecutiva, di quel determinato immobile lo Stato Italiano, il quale a sua volta provvederà a destinarlo ad attività sociali ai sensi dell'art. 109/1996, anche se nell'articolo del Corriere di Cheri tale normativa di riferimento risulta assente.



Per far meglio comprendere l'effetto di questo testo di legge, l'importante valore storico, passato inosservato nella sentenza della Cassazione, posto un breve guida sull'effetto pratico che la la Legge 109/96 ha sui beni confiscati dallo Stato Italiano, realizzata dall'Associazione "Libera" .



GUIDA ALLA LEGGE 109/96: 

L'uso sociale dei beni immobili 
Qui di seguito illustriamo l'uso sociale dei beni immobili confiscati alle mafie, così come è previsto dalla legge 109/96 
A chi possono essere assegnati 
I beni immobili possono essere conservati al patrimonio dello Stato per specifiche finalità istituzionali (giustizia, ordine pubblico, protezione civile). 
I beni immobili possono essere anche trasferiti al patrimonio del Comune nel quale si trovano, per finalità sia istituzionali che sociali. Il Comune, acquisito il bene, ha un anno di tempo per decidere se amministrarlo direttamente oppure assegnarlo in concessione, a titolo gratuito, a: 
* comunità, enti, organizzazioni di volontariato; 
* cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero per tossicodipendenti. 
Se il bene è stato confiscato per reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, viene senz'altro trasferito al patrimonio del Comune e assegnato preferibilmente ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti. 
Per farne cosa 
I beni che lo Stato mantiene, possono diventare caserme, strutture della polizia, della protezione civile o dell'amministrazione giudiziaria. I beni trasferiti ai Comuni, possono rispondere alle esigenze delle realtà locali ed essere così utilizzati come uffici comunali, scuole, asili, parchi pubblici. Possono inoltre ospitare comunità terapeutiche, centri sociali e di aggregazione. 
In entrambi i casi, ed è opportuno farlo notare, la legge ha significativamente sancito che tutti i beni ripresi alle mafie, devono essere utilizzati per scopi collettivi, tra i quali un particolare rilievo è dato al riutilizzo a scopi sociali. 
Chi ne decide l'assegnazione 
La Cancelleria dell'Ufficio Giudiziario comunica il provvedimento definitivo di confisca a: 
* Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze 
* Prefetto 
* Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno 
L'Ufficio del Territorio, stimato il valore del bene, sentiti Prefetto, Sindaco e Amministratore, entro 90 giorni formula una proposta di assegnazione del bene. 
Il Direttore Centrale del Demanio del Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla proposta, emette il provvedimento di assegnazione.



Oltre alla villa di Via Gamenario, risultano colpiti dallo stesso provvedimento di confisca anche un'abitazione presente a Pietra Ligure ed alcuni terreni a Villastellone, destinati anch'essi  ad attività in ambito sociale.

Cosa ne pensate?? Commentate.







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